Nuovo accordo Stato Regioni
Dopo l’approvazione della conferenza Stato-Regioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo del 17 aprile 2025 per la formazione sulla sicurezza
Il nuovo accordo Stato Regioni definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo accordo Stato Regioni prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
Principali novità del nuovo accordo Stato Regioni
SOGGETTI FORMATORI
Secondo il nuovo accordo stato regioni i soggetti formativi sono i seguenti:
1.1 Soggetti “istituzionali” (es. Ministeri, Università, INAIL, INL, VVF, Ordini, Collegi, ecc.)
1.2 Soggetti “accreditati” presso la Regione
1.3 Altri soggetti (es. Fondi interprofessionali, Organismi Paritetici, Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ecc.)
NUOVI CORSI OBBLIGATORI
2.1 Datore di lavoro
2.2 Ambienti sospetti d’inquinamento o confinati
2.3 Uso di attrezzature: Raccogli frutta, Caricatore movimentazione materiali, Carroponte
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Il soggetto formatore per ciascun corso dovrà:
- predisporre il progetto formativo
- ammettere un n. massimo di 30 partecipanti per le parti teoriche
- attenersi al rapporto docente/partecipanti non superiore di 1/6 nelle parti pratiche
- tenere il registro dei partecipanti in formato cartaceo o elettronico
- verificare la presenza per almeno il 90% della durata totale
- predisporre il verbale della verifica finale
- rilasciare l’attestato di formazione
EROGAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
Ogni discente deve essere collegato all’evento formativo tramite PC o tablet a suo uso esclusivo.
Non è ammesso l’uso dello smartphone.
Il soggetto formatore deve garantire le procedure per:
- modalità di accesso in piattaforma
- verifica delle presenze
- gestione degli interventi dei discenti
- distribuzione e utilizzo dei materiali didattici
- verifiche di apprendimento
- valutazione del gradimento
- modalità di tracciamento
VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI
Per ciascun corso dovranno essere redatti i verbali delle verifiche finali contenenti:
- i dati identificativi del soggetto formatore
- i dati del corso
- l’elenco degli ammessi alla verifica finale con relativo esito
- il luogo e la data della verifica finale
- la sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo
- gli esiti documentati dei risultati
FASCICOLO DEL CORSO
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/ archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione «Fascicolo del corso».
Tempi di conservazione: 10 anni
Contenuti:
- i dati anagrafici dei PARTECIPANTI
- il REGISTRO presenze dei partecipanti con firme
- l’elenco dei DOCENTI con firme
- il PROGETTO FORMATIVO e il PROGRAMMA del corso
- il verbale di VERIFICA FINALI
PROGETTO FORMATIVO
Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa:
- le specifiche del percorso formativo
- le specifiche di realizzazione
- le specifiche per il controllo e la verifica
VERIFICA DI APPRENDIMENTO
Secondo il nuovo accordo stato regioni la verifica di apprendimento è obbligatoria per tutti i corsi.
Modalità possibili: test, colloquio individuale, simulazioni, prove pratiche.
Per i corsi base: 30 domande con tre risposte alternative.
Per i corsi aggiornamento: 10 domande con tre risposte alternative.
Esito positivo con il 70% risposte corrette.
VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
Anche la valutazione del gradimento, secondo il nuovo accordo stato regioni, è obbligatoria per tutti i corsi.
La valutazione del grado di soddisfazione viene fatta in relazione a:
- Qualità didattica
- Qualità organizzativa
- Utilità percepita e rispondenza alle aspettative
VERIFICA DELL’EFFICACIA FORMATIVA
Il nuovo accordo stato regioni stabilische che il datore di lavoro deve verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.
E' obbligatoria per tutti i corsi di formazione per lavoratori.
Deve essere svolta a una certa distanza di tempo (es. 6 mesi max 1 anno).
Modalità possibili:
- Analisi infortuni
- Questionari
- Check list
QUINQUENNIO MOBILE
Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
VALIDITÀ CORSI DI FORMAZIONE
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venire meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, anche se effettuato in ritardo, consente di ritornare a svolgere la funzione.