L’art. 34, c. 2 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro che svolge i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - RSPP (ai sensi dell'art. 34. c. 1 del D. Lgs. 81/08) provveda a frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative nel rispetto di quanto previsto dall'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
In caso di inizio di nuova attività il Datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico - normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
- Tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Soggetto formatore inserito nell’elenco degli abilitati dalla Regione Piemonte ad erogare diversi corsi di formazione in materia di di salute e sicurezza sul lavoro
Codice operatore A578/2018
Contatti
0157655311
info@e3srl.it
Via G. Pascoli, 5 13867 Pray (BI)
www.e3srl.it
E3-srl
Facebook
Linkedin
×
Buongiorno!
Clicca sull'icona sotto per iniziare a chattare su WhatsApp