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Credito di imposta Transizione 5.0

Credito di imposta Transizione 5.0

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  italiano.

L'incentivo è applicabile agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. 

Gli investimenti devono consistere in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Chi sono i beneficiari del credito di imposta

Sono escluse dall’agevolazione Transizione 5.0 le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Infine, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammissibili

Per accedere al credito di imposta Transizione 5.0 occorre:

Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Industria 4.0.

Tali beni devono essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica.

Inoltre, questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità anche per;

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti da sensori IoT;
  • i software relativi alla gestione di impresa (es. ERP) se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Ulteriori investimenti ammissibili

1) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili solo gli impianti con i seguenti moduli fotovoltaici:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

Nelle more della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

 

2) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tale voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e, in ogni caso, fino a 300.000 euro.

Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il credito di imposta Industria 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano un risparmio sotto le soglie minime previste dal credito di imposta Transizione 5.0.

Percentuali del credito di imposta Transizione 5.0

Le percentuali del credito di imposta sono complessivamente nove.

Inoltre, bisogna considerare che ciascuna percentuale può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Le aliquote di base del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l’investimento Transizione 5.0 consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il massimale di 50 milioni di euro è relativo a ciascuno dei due anni di vigenza del piano (2024-2025).

-InvestimentoTransizione 5.0Fino a 2,5 milionida 2,5 a 10 milioniDa 10 a 50 milioni
Riduzione consumiDal 3 al 6% (unità produttiva)Dal 5 al 10% (processo interessato)35%15%5%
Riduzione consumiDal 6 al 10% (unità produttiva)Dal 10 al 15% (processo interessato)40%20%10%
Riduzione dei consumiPiù del 10% (unità produttiva)Più del 15% (processo interessato)45%25%15%

Quanto manca al termine dell'agevolazione Transizione 5.0

MiSE

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Questo credito d'imposta è finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Cosa agevola il credito d'imposta

Il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Entità del credito d'imposta

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, i così detti beni "Industria 4.0", (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Come funziona

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

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