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Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea.
Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa.
Fanno eccezione – oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione: gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.
Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento UE della Commissione n. 1407/2013.
L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro.
Ciò significa che per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo, in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).
L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l’amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell’impresa.
Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti de minimis, nell’arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l’acquisto di veicoli.
Restano in ogni caso esclusi dall’applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell’acquacoltura e dell’industria carboniera.
Dal computo dei 200.000 euro vanno esclusi gli aiuti che un’impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione o esentato ai sensi di uno specifico regolamento di esenzione.
Tuttavia, il cumulo (vale a dire la concentrazione sulle stesse spese ammissibili) di un’agevolazione de minimis con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell’intervento dalle regole comunitarie pertinenti.
Per i settori della produzione agricola e della pesca sono stati adottati due specifici regimi de minimis:
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Reg. (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura
Il regolamento UE della Commissione Europea n. 1407/2013, noto come "De Minimis" esclude, o ammette con limitazioni, alcuni settori dai benefici degli aiuti assogettati al Regime De Minimis sugli aiuti di stato.
Qui puoi scaricare o consultare l'elenco dei settori esclusi, o ammessi con limitazioni.
La raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE definisce la categoria dimensionale delle piccole e medie imprese (PMI).
Il legislatore nazionale l’ha recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
Si definisce PMI, e nel dettaglio, micro impresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma (ved. apposita FAQ), rispetta i seguenti parametri:
micro impresa | piccola impresa | media impresa | |
---|---|---|---|
a) dipendenti | meno di 10 | meno di 50 | meno di 250 |
b) fatturato | non superiore a 2 milioni | non superiore a 10 milioni | non superiore a 50 milioni |
oppure | oppure | oppure | |
c) totale di bilancio | non superiore a € 2 milioni | non superiore a 10 milioni | non superiore a 43 milioni |
I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere.
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.
Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA, ved. apposita FAQ).
Si considerano dipendenti i lavoratori dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati ad essa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo delle ULA ma devono percepire dei compensi per l’attività lavorativa svolta.
La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.
Il codice ATECO 2007 di ogni impresa è riportato nella Visura Camerale.
Questo codice indica l’attività svolta dall’impresa secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche.
Un’impresa può svolgere più attività, una prevalente o primaria e altre secondarie.
L’elenco completo dei codici ATECO 2007 è consultabile sul Classificazione ATECO 2007.
Questo codice assume importanza fondamentale per sapere se un’azienda può accedere o meno a una determinata agevolazione. Molte agevolazioni sono infatti riservate a determinati settori.
Il codice assume anche rilevanza per l’applicazione del “Regime De Minimis” sugli aiuti di Stato in quanto appositi regolamenti disciplinano il de minimis per il settore pesca e agricolura e trasporti.
ULA è un acronimo che significa “Unità Lavorative per Anno”
Per il calcolo delle ULA vanno conteggiati tutti i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro.
Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l’attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.
Si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Un finanziamento agevolato è un finanziamento, in tutto o in parte, erogato con fondi pubblici di norma ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.
La differenza tra il tasso di mercato e il tasso agevolato rappresenta il guadagno per l’impresa che lo ottiene.
Ma possono essere considerati anche altri aspetti di vantaggio quali l’erogazione in via anticipata, l’erogazione a fronte di spese normalmente non finanziate dal sistema bancario, la durata, la mancata richiesta di garanzie sulla parte pubblica, ecc.
Il contributo è una percentuale dell’investimento che viene restituita all’impresa e che non dovrà essere rimborsata.
Si calcola sul valore dell’investimento che l’impresa ha effettuato, pagato e rendicontato all’Ente Publlico. Di norma viene definito “a fondo perduto”.
I contributi possono erogati sotto diverse forme:
in conto interessi: è un contributo a fondo perduto calcolato non sul valore di un bene acquistato dall’azienda ma sul tasso di interesse pagato su un finanziamento.
Viene calcolato sviluppando un piano di ammortamento con capitale e tempo uguale al finanziamento sottostante ma con interesse pari a quello previsto dall’agevolazione.
in conto capitale: viene calcolato in percentuale sul totale delle spese ammissibili oppure viene stabilito precedentemente un valore monetario preciso.
in conto impianti: viene erogato al fine di ridurre i costi di acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, terreni ed immobili.
in conto canoni: viene erogato come abbattimento del costo dei canoni a carico del soggetto beneficiario di un contratto di leasing.
bonus fiscale: detrazione fiscale entro un certo numero di anni dalla sua concessione.
credito d’imposta: la differenza, a credito del contribuente, tra l’imposta dovuta e quanto già pagato sotto forma di ritenute, crediti ed acconti (IVA, IRPEF, ecc…). Il credito, se non se ne chiede il rimborso, può essere utilizzato per compensare debiti d’imposta degli anni successivi.
Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributo è diverso.
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
La firma digitale è l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.
La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l’inalterabilità delle informazioni in esso contenute.
La firma digitale è disponbile su diversi dispositivi. I più comuni sono:
SMART-CARD ha lo stesso formato di una carta di credito, con la differenza che al suo interno è presente un microchip crittografico dove vengono generati e custoditi i certificati digitali dell’utente. Necessita di un lettore per poter essere utilizzata. Il lettore deve essere acquistato presso un rivenditore di prodotti di informatica. Per eseguire la firma digitale è necessario installare un apposito programma di firma scaricabile gratuitamente dal sito Infocamere; il software consente di firmare file singoli, multipli e cartelle intere ed è disponibile per diversi tipi di sistema operativo: MAC – LINUX – WINDOWS 32/64 BIT.
TOKEN USB o chiavetta, comprende un chip analogo a quello delle Smart Card, ma non necessita di un lettore in quanto il programma è già incorporato all’interno e quindi si connette direttamente al PC tramite porta USB.
Una impresa è autonoma se:
non possiede partecipazioni in altre imprese;
possiede una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) in altre imprese;
non è partecipata da altre imprese;
è partecipata da altre imprese per quote di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %).
Una impresa è associata se:
possiede una o più partecipazioni (ciascuna superiore al 25 % ma fino al 50%) in altre imprese;
è partecipata da altre imprese per quote di maggioranza (ciascuna superiore al 25 % ma fino al 50%).
Una impresa è collegata se:
possiede una o più partecipazioni di maggioranza (ciascuna superiore al 50 %) in altre imprese;
è partecipata da altre imprese per quote di maggioranza (ciascuna superiore al 50 %).
Rientrano in questa categoria i lavoratori che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono compresi coloro che nell’ultimo semestre, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, percependo un reddito annuale più basso di quello minimo escluso da imposizione;
- hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o superiore a 50 anni;
- non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale, oppure hanno completato la formazione a tempo pieno da massimo 2 anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sono adulti (età minima di 25 anni) che vivono soli con una o più persone a carico;
- sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità tra uomini e donne che supera almeno del 25% la media della disparità tra i generi in tutti i settori economici, e appartengono al genere sottorappresentato;
- fanno parte di una minoranza etnica di uno Stato dell’Unione Europea e hanno bisogno di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le possibilità di trovare un lavoro stabile.
Provincia di Biella
Benna; Biella; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Cossato; Crevacuore; Crosa; Dorzano; Gaglianico; Gifflenga; Lessona; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Ponderano; Pray; Quaregna; Salussola; Sandigliano; Soprana; Strona; Trivero; Valdengo; Valle Mosso; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese.
Provincia di Vercelli
Balocco; Bianzè; Buronzo; Carisio; Casanova Elvo; Cigliano; Collobiano; Crescentino; Crova; Formigliana; Lignana; Moncrivello; Quinto Vercellese; Ronsecco; Salasco; Sali Vercellese; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Santhià; Tronzano Vercellese; Villarboit.
Provincia di Torino
Beinasco; Collegno; Druento; Grugliasco; La Loggia; Moncalieri (in parte); Nichelino; Orbassano; Pianezza; Rivalta di Torino; Rivoli; Robassomero; Torino (in parte), Venaria Reale; Agliè; Albiano d'Ivrea; Bairo; Borgofranco d'Ivrea; Colleretto Giacosa; Ivrea; Loranzè; Montalto Dora; Ozegna; Pavone Canavese; Rivarolo Canavese; Romano Canavese; San Giorgio Canavese; Scarmagno; Strambino; Vialfrè.