L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel, darà diritto ad un’agevolazione fiscale attraverso un credito d’imposta pari al 50%.
L’entrata in vigore del Decreto Legge liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
SPESE AMMISSIBILI
- sanificazione degli ambienti di lavoro
- sanificazione degli strumenti di lavoro
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
- acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.
Nello specifico il DL specifica che tra i dispositivi di protezione personale rientrano i seguenti:
- mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- guanti
- visiere di protezione e occhiali protettivi
- tute di protezione e calzari.
Tra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:
- barriere protettive
- pannelli protettivi
- detergenti mani.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.