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Credito di imposta Transizione 5.0

Credito di imposta Transizione 5.0

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  italiano.

L'incentivo è applicabile agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. 

Gli investimenti devono consistere in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Chi sono i beneficiari del credito di imposta

Sono escluse dall’agevolazione Transizione 5.0 le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Infine, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammissibili

Per accedere al credito di imposta Transizione 5.0 occorre:

Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Industria 4.0.

Tali beni devono essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica.

Inoltre, questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità anche per;

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti da sensori IoT;
  • i software relativi alla gestione di impresa (es. ERP) se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Ulteriori investimenti ammissibili

1) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili solo gli impianti con i seguenti moduli fotovoltaici:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

Nelle more della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

 

2) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tale voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e, in ogni caso, fino a 300.000 euro.

Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il credito di imposta Industria 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano un risparmio sotto le soglie minime previste dal credito di imposta Transizione 5.0.

Percentuali del credito di imposta Transizione 5.0

Le percentuali del credito di imposta sono complessivamente nove.

Inoltre, bisogna considerare che ciascuna percentuale può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Le aliquote di base del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l’investimento Transizione 5.0 consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il massimale di 50 milioni di euro è relativo a ciascuno dei due anni di vigenza del piano (2024-2025).

-InvestimentoTransizione 5.0Fino a 2,5 milionida 2,5 a 10 milioniDa 10 a 50 milioni
Riduzione consumiDal 3 al 6% (unità produttiva)Dal 5 al 10% (processo interessato)35%15%5%
Riduzione consumiDal 6 al 10% (unità produttiva)Dal 10 al 15% (processo interessato)40%20%10%
Riduzione dei consumiPiù del 10% (unità produttiva)Più del 15% (processo interessato)45%25%15%

Quanto manca al termine dell'agevolazione Transizione 5.0

Agevolazioni Regione Piemonte

Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese piemontesi

Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese piemontesi

Il bando promuove investimenti per la riduzione dei consumi e delle correlate emissioni inquinanti e climalteranti degli edifici e degli impianti produttivi attraverso la razionalizzazione dei cicli produttivi, l’utilizzo efficiente dell’energia e la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

L’agevolazione, che copre fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, è costituita da un finanziamento agevolato e da una quota a fondo perduto.

Chi sono i beneficiari del bando efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese

Possono richiedere le agevolazioni di questo bando le:
  • Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI);
  • Grandi Imprese (GI).

Oltre ad essere la naturale prosecuzione dell’edizione 2023, il Bando, che si articola nelle due Azioni: II.2.i.2 - Efficientamento energetico nelle imprese e II.2ii.2 - Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese, riporta alcune modifiche che mirano a migliorare la fruibilità del Bando stesso:

è stata eliminata l’obbligatorietà di abbinare un intervento a valere sull’Azione “Rinnovabili” con un intervento a valere sull’Azione “Efficienza Energetica”, di conseguenza le imprese possono decidere se presentare domanda solo su una delle due Azioni oppure su entrambe;


sono state abbassate e unificate le soglie minime progettuali di accesso delle due azioni, proporzionali alla dimensione dell’impresa. Nello specifico:

- per le MPMI sono ammissibili gli investimenti tra 50.000 euro e 3.000.000 di euro IVA esclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicate;

- per le grandi imprese sono gli ammissibili investimenti strategici tra 300.000 euro e 5.000.000 di euro IVA esclusa, fermo restando il rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

è stata modificata la percentuale di ripartizione tra quota finanziamento e quota contributo.

In particolare:


- per l’azione “Efficienza Energetica” è stata maggiorata la quota di contributo, fino al 35% del valore dell’investimento ammesso e ulteriormente estendibile fino al 40%, se la sede oggetto di intervento si trova in un’area 107.3.c;

- per l’azione “Rinnovabili” la ripartizione tra finanziamento e contributo è stata confermata: il contributo può coprire fino al 30% del valore dell’investimento ammesso.

Progetti ammissibili

Efficientamento energetico nelle imprese

Prevede cinque Linee di intervento:

  • a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento
  • b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell’energia;
  • c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese;
  • d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento;
  • e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l’eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti.

Dimensione del progetto:

Per le MPMI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 50.000 euro ed un massimo pari a € 3.000.000, IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per le GI sono ammissibili investimenti che rivestono carattere di strategicità di importo minimo pari a 500.000 euro e massimo pari a 5.000.000, IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

 

Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

prevede cinque Linee di intervento:

  • a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento, alimentati a fonti rinnovabili;
  • b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica e solare-fotovoltaica;
  • c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa;
  • d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile;
  • e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta di media e piccola taglia.

Gli interventi sono finalizzati all’autoconsumo dell’energia prodotta e possono comprendere sistemi di
accumulo/stoccaggio di media e piccola taglia.

Dimensione del progetto:

Per le MPMI sono ammissibili investimenti di importo minimo pari a 50.000 euro ed un massimo pari a € 3.000.000 IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Invece, per le GI sono ammissibili investimenti che rivestono carattere di strategicità di importo minimo pari a 300.000 euro e massimo pari a € 5.000.000, IVA inclusa, fermo restando il rispetto delle soglie e delle intensità di aiuto individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata.

Per l’Azione Efficientamento energetico nelle imprese, gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo minimo di emissioni e/o di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente, differenziato a seconda della Linea di intervento cui afferiscono, come specificato dal bando.

Mentre, per l’Azione Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese, gli interventi dovranno garantire un risparmio annuo di emissioni e/o di energia primaria, parametrato alla situazione preesistente, differenziato a seconda della Linea di intervento cui afferiscono, come specificato dal bando.

 

Durata dei progetti di efficienza energetica ed energie rinnovabili

Il termine per la conclusione dell’investimento è di 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto

Incentivo per l'azione Efficienza energetica

l'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, con le seguenti caratteristiche: 

Micro e piccole imprese

finanziamento agevolato pari almeno al 65% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 35% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Medie imprese

finanziamento agevolato pari almeno al 75% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto fino ad un massimo del 25% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Grandi imprese

finanziamento pari almeno al 85% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 15% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

 

Per gli interventi sulle linee b), c), d), e) la cui unità locale oggetto di intervento sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette aree 107.3.c le percentuali di contributo vengono maggiorate del 5%.

Incentivo per l'azione utilizzo delle energie rinnovabili

l'agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento, con le seguenti caratteristiche: 

Micro e piccole imprese

finanziamento agevolato pari almeno al 70% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 30% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Medie imprese

finanziamento agevolato pari almeno al 80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto fino ad un massimo del 20% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Grandi imprese

finanziamento pari almeno al 90% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato con risorse a valere sul FESR; la restante quota sarà costituita da una sovvenzione a fondo perduto, fino ad un massimo del 10% del valore del progetto in termini di costi ammissibili.

Quale sono le spese ammissibili dal bando Efficienza energetica ed energie rinnovabili

Per ogni Azione, sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza; sono comprese le apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;

b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di
accumulo;

c) opere edili ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento e/o interventi di messa in sicurezza (sismica o ambientale, ad esempio l’eliminazione di sorgenti potenzialmente inquinanti, come materiali contenenti amianto, serbatoi di combustibili dismessi, ecc.) degli impianti/edifici oggetto di agevolazione e/o eventuali opere necessarie alla “resa a prova di clima” delle opere finanziate; le opere edili nel caso della Azione II.2.i.2 - Intervento a) e Azione II.2.ii.2 - Intervento a), gli interventi di messa in sicurezza e quelli a garanzia dell’immunizzazione degli effetti del clima, sono ammissibili complessivamente nei limiti del 20% del totale della spesa ammessa sommando le suddette voci a) e b); sono fatti salvi gli interventi di cui alla Azione II.2.i.2 - Intervento c);

d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione (sostenute dopo il 07/10/2022), direzione lavori, collaudo (es. Diagnosi energetica, Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio, Certificazione degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse fino ad un massimo da calcolare secondo la formula: STA = Inv*[(30-4*LOG(Inv))/100], dove STA è la Spesa Tecnica Ammissibile e Inv è il costo totale dell’intervento (voci di spesa a + b + c). Per importi maggiori di 3.000.000 € si applica l'aliquota dei 3 milioni.

L'IVA è ammissibile in base a quanto previsto dall’art. 64 del Reg. (UE) 2021/1060.

Cosa possiamo fare sul bando Efficienza Energetica

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Quanto manca all'apertura del bando efficienza energetica ed energie rinnovabili

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Certificazioni e Qualificazioni

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Ricerca, Sviluppo e Innovazione

(numero di iscrizione 000383)

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Codice operatore D19706

Soggetto formatore inserito nell’elenco degli abilitati dalla Regione Piemonte ad erogare diversi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Codice operatore A578/2018

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