Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica - Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0 si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese.
A quanto ammonta il credito d'imposta
Quali sono le spese ammissibili
Spese del personale
Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti
Materiali e forniture
Come si accede
Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
Come si utilizza
Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo Innovazione Design è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
L'utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Inoltre sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Cosa si intende per
Ricerca fondamentale:
sono da considerare attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa.
Il risultato di queste attività sono schemi e diagrammi interpretativi delle informazioni emerse dalla ricerca.
Ricerca industriale:
sono definir attività di ricerca industriale i “lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico”.
Tali attività devono produrre un modello di prova per la verifica sperimentale delle ipotesi di partenza e per rappresentare gli sviluppi concreti della ricerca, anche senza una raffigurazione del possibile prodotto o processo finale.
Sviluppo sperimentale:
come attività di sviluppo sperimentale sono individuati “i lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti”.
Miglioramento che deve avere carattere di novità.
Le attività di sviluppo sperimentale si concludono con la realizzazione di prototipi o impianti pilota.
Per innovazione tecnologica si intende la realizzazione di prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati in modo significativo per quel che riguarda, ad esempio, le prestazioni, l’eco-compatibilità o l’ergonomia, o per altre caratteristiche proprie del settore.
Prodotti nuovi o significativamente migliorati vengono considerati i beni o servizi che si differenziano da quanto realizzato in precedenza dall’impresa per:
- caratteristiche tecniche;
- novità dei componenti o dei materiali;
- originalità del software incorporato;
- facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo;
- maggiore flessibilità e funzionalità.
I processi produttivi, innovativi o migliorati, ammissibili al credito d’imposta innovazione tecnologica sono metodi di produzione, di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti:
- nelle tecnologie adottate;
- negli impianti, macchinari e attrezzature;
- nel software utilizzato;
- nell’efficienza delle risorse impiegate;
- nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.
In generale, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta si attiene alle linee elaborate dall’OCSE (Manuale di Oslo, 2018).
Per i settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica i progetti, possono riguardare l’innovazione di prodotti sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionale (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).
L’innovazione può anche essere riferita a imballaggi, presentazioni, grafica e caratteri tipografici.
Non possono fruire del credito le normali attività di rinnovo dei cataloghi se non volte a inserire rilevanti elementi di novità, come quelli indicati.