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Emergenza Covid-19 - Nazionale - Credito d'imposta per l'acquisto di DPI e la sanificazione

L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel, darà diritto ad un’agevolazione fiscale attraverso un credito d’imposta pari al 50%.

L’entrata in vigore del Decreto Legge liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

SPESE AMMISSIBILI

  • sanificazione degli ambienti di lavoro
  • sanificazione degli strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Nello specifico il DL specifica che tra i dispositivi di protezione personale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Tra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

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Emergenza Covid-19 - Nazionale - Fondo di garanzia gratuito per finanziamenti fino a 25.000 euro

Le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, danneggiati dall'emergenza COVID-19, possono accedere alla Fondo di garanzia del Mediocredito Centrale.

Il Fondo di garanzia copre il 100% di finanziamenti fino a 25.000 euro, gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario finale.

Il Fondo di garanzia approva automaticamente le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari, verificando solo che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già finanziate. Questo se l’erogazione è stata effettuata entro i 3 mesi precedenti la richiesta al Fondo e comunque dopo il 30 gennaio 2020.

La banca può sospendere le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito e la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. La sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia.

Le domande devono essere presentate a banche e confidi, tramite l’apposito modulo di domanda.

Procedure semplificate, coperture incrementate e accesso ampliato per imprese e professionisti che affrontano le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.

Il Decretto Legge “Liquidità” ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19.

Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

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