L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel, darà diritto ad un’agevolazione fiscale attraverso un credito d’imposta pari al 50%.

L’entrata in vigore del Decreto Legge liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

SPESE AMMISSIBILI

  • sanificazione degli ambienti di lavoro
  • sanificazione degli strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Nello specifico il DL specifica che tra i dispositivi di protezione personale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Tra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.