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Credito d’imposta Formazione Industria 4.0

Credito d'imposta Formazione Industria 4.0

L'agevolazione è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma Industria 4.0.

Attività di formazione ammissibili

Le attività formative dovranno riguardare:

  • vendite e marketing
  • informatica
  • tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione Industria 4.0

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

A quanto ammonta il credito d'imposta Formazione Industria 4.0

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

 

70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;

 

50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;

 

30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

 

Avvertenza:

con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Quali sono le spese ammissibili al credito di imposta Formazione Industria 4.0

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Erogazione delle attività formative

Internamente attraverso personale dipendente.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Come si accede al credito d'imposta Formazione Industria 4.0

ll credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito Formazione Industria 4.0 è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del credito d'imposta Formazione Industria 4.0 è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo – Innovazione tecnologica – Design e ideazione estetica

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica - Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica - Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0 si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese.

A quanto ammonta il credito d'imposta

Tipologia
Costi sostenuti nel
 
2022
2023
Ricerca e sviluppo
20 %
10 %
Innovazione tecnologica
10 %
10 %
Design e ideazione estetica
10 %
10 %
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0
15 %
10 %

 

Quali sono le spese ammissibili

Spese del personale

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti

Materiali e forniture

Come si accede

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Come si utilizza

Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo Innovazione Design è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

L'utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo.

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Inoltre sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa si intende per

Ricerca fondamentale:

sono da considerare attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa.

Il risultato di queste attività sono schemi e diagrammi interpretativi delle informazioni emerse dalla ricerca.

Ricerca industriale:

sono definir attività di ricerca industriale i “lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico”.

Tali attività devono produrre un modello di prova per la verifica sperimentale delle ipotesi di partenza e per rappresentare gli sviluppi concreti della ricerca, anche senza una raffigurazione del possibile prodotto o processo finale.

Sviluppo sperimentale:

come attività di sviluppo sperimentale sono individuati “i lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti”.

Miglioramento che deve avere carattere di novità.

Le attività di sviluppo sperimentale si concludono con la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Per innovazione tecnologica si intende la realizzazione di prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati in modo significativo per quel che riguarda, ad esempio, le prestazioni, l’eco-compatibilità o l’ergonomia, o per altre caratteristiche proprie del settore.

Prodotti nuovi o significativamente migliorati vengono considerati i beni o servizi che si differenziano da quanto realizzato in precedenza dall’impresa per:

  • caratteristiche tecniche;
  • novità dei componenti o dei materiali;
  • originalità del software incorporato;
  • facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo;
  • maggiore flessibilità e funzionalità.

I processi produttivi, innovativi o migliorati, ammissibili al credito d’imposta innovazione tecnologica sono metodi di produzione, di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti:

  • nelle tecnologie adottate;
  • negli impianti, macchinari e attrezzature;
  • nel software utilizzato;
  • nell’efficienza delle risorse impiegate;
  • nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.

In generale, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta si attiene alle linee elaborate dall’OCSE (Manuale di Oslo, 2018).

Per i settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica i progetti, possono riguardare l’innovazione di prodotti sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionale (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).

L’innovazione può anche essere riferita a imballaggi, presentazioni, grafica e caratteri tipografici.

Non possono fruire del credito le normali attività di rinnovo dei cataloghi se non volte a inserire rilevanti elementi di novità, come quelli indicati.

MiSE

Emergenza Covid-19 – Nazionale – Credito d’imposta per l’acquisto di DPI e la sanificazione

L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel, darà diritto ad un’agevolazione fiscale attraverso un credito d’imposta pari al 50%.

L’entrata in vigore del Decreto Legge liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

SPESE AMMISSIBILI

  • sanificazione degli ambienti di lavoro
  • sanificazione degli strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Nello specifico il DL specifica che tra i dispositivi di protezione personale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Tra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

logofooter

Partita IVA e C. F. 02075740023

Registro imprese di Biella 02075740023

Capitale sociale Eur 10.000,00 i.v.

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Certificazioni e Qualificazioni

Regione Piemonte

Operatore della formazione accreditato

Codice operatore D19706

Soggetto formatore inserito nell’elenco degli abilitati dalla Regione Piemonte ad erogare diversi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Codice operatore A578/2018

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