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Credito di imposta Transizione 5.0

Credito di imposta Transizione 5.0

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  italiano.

L'incentivo è applicabile agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. 

Gli investimenti devono consistere in progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Chi sono i beneficiari del credito di imposta

Sono escluse dall’agevolazione Transizione 5.0 le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Infine, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti ammissibili

Per accedere al credito di imposta Transizione 5.0 occorre:

Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Industria 4.0.

Tali beni devono essere interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica.

Inoltre, questi beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, quello dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità anche per;

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti da sensori IoT;
  • i software relativi alla gestione di impresa (es. ERP) se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Ulteriori investimenti ammissibili

1) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili solo gli impianti con i seguenti moduli fotovoltaici:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

Nelle more della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un’apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

 

2) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tale voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e, in ogni caso, fino a 300.000 euro.

Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il credito di imposta Industria 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano un risparmio sotto le soglie minime previste dal credito di imposta Transizione 5.0.

Percentuali del credito di imposta Transizione 5.0

Le percentuali del credito di imposta sono complessivamente nove.

Inoltre, bisogna considerare che ciascuna percentuale può essere maggiorata di 1,2 o 1,4 volte in relazione ai soli pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.

Le aliquote di base del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta Transizione 5.0, se l’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l’investimento Transizione 5.0 consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote sono:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il massimale di 50 milioni di euro è relativo a ciascuno dei due anni di vigenza del piano (2024-2025).

-InvestimentoTransizione 5.0Fino a 2,5 milionida 2,5 a 10 milioniDa 10 a 50 milioni
Riduzione consumiDal 3 al 6% (unità produttiva)Dal 5 al 10% (processo interessato)35%15%5%
Riduzione consumiDal 6 al 10% (unità produttiva)Dal 10 al 15% (processo interessato)40%20%10%
Riduzione dei consumiPiù del 10% (unità produttiva)Più del 15% (processo interessato)45%25%15%

Quanto manca al termine dell'agevolazione Transizione 5.0

MiSE

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica - Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0

Il credito d'imposta Ricerca e Sviluppo - Innovazione tecnologica - Design e ideazione estetica - Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0 si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese.

A quanto ammonta il credito d'imposta

Tipologia
Costi sostenuti nel
 
2022
2023
Ricerca e sviluppo
20 %
10 %
Innovazione tecnologica
10 %
10 %
Design e ideazione estetica
10 %
10 %
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o per innovazione digitale 4.0
15 %
10 %

 

Quali sono le spese ammissibili

Spese del personale

Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti

Materiali e forniture

Come si accede

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Come si utilizza

Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo Innovazione Design è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

L'utilizzo avviene in tre quote annuali di pari importo.

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Inoltre sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa si intende per

Ricerca fondamentale:

sono da considerare attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa.

Il risultato di queste attività sono schemi e diagrammi interpretativi delle informazioni emerse dalla ricerca.

Ricerca industriale:

sono definir attività di ricerca industriale i “lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico”.

Tali attività devono produrre un modello di prova per la verifica sperimentale delle ipotesi di partenza e per rappresentare gli sviluppi concreti della ricerca, anche senza una raffigurazione del possibile prodotto o processo finale.

Sviluppo sperimentale:

come attività di sviluppo sperimentale sono individuati “i lavori sistematici svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti”.

Miglioramento che deve avere carattere di novità.

Le attività di sviluppo sperimentale si concludono con la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

Per innovazione tecnologica si intende la realizzazione di prodotti o processi produttivi nuovi o migliorati in modo significativo per quel che riguarda, ad esempio, le prestazioni, l’eco-compatibilità o l’ergonomia, o per altre caratteristiche proprie del settore.

Prodotti nuovi o significativamente migliorati vengono considerati i beni o servizi che si differenziano da quanto realizzato in precedenza dall’impresa per:

  • caratteristiche tecniche;
  • novità dei componenti o dei materiali;
  • originalità del software incorporato;
  • facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo;
  • maggiore flessibilità e funzionalità.

I processi produttivi, innovativi o migliorati, ammissibili al credito d’imposta innovazione tecnologica sono metodi di produzione, di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti:

  • nelle tecnologie adottate;
  • negli impianti, macchinari e attrezzature;
  • nel software utilizzato;
  • nell’efficienza delle risorse impiegate;
  • nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti coinvolti.

In generale, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta si attiene alle linee elaborate dall’OCSE (Manuale di Oslo, 2018).

Per i settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica i progetti, possono riguardare l’innovazione di prodotti sul piano della forma e di elementi non tecnici o funzionale (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti).

L’innovazione può anche essere riferita a imballaggi, presentazioni, grafica e caratteri tipografici.

Non possono fruire del credito le normali attività di rinnovo dei cataloghi se non volte a inserire rilevanti elementi di novità, come quelli indicati.

MiSE

Emergenza Covid-19 - Nazionale - Credito d'imposta per l'acquisto di DPI e la sanificazione

L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine e gel, darà diritto ad un’agevolazione fiscale attraverso un credito d’imposta pari al 50%.

L’entrata in vigore del Decreto Legge liquidità contiene un ampliamento dell’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro a favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

SPESE AMMISSIBILI

  • sanificazione degli ambienti di lavoro
  • sanificazione degli strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • acquisto di altri dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Nello specifico il DL specifica che tra i dispositivi di protezione personale rientrano i seguenti:

  • mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti
  • visiere di protezione e occhiali protettivi
  • tute di protezione e calzari.

Tra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

  • barriere protettive
  • pannelli protettivi
  • detergenti mani.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2020 fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

logofooter

Partita IVA e C. F. 02075740023

Registro imprese di Biella 02075740023

Capitale sociale Eur 10.000,00 i.v.

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Certificazioni e Qualificazioni

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Albo dei Certificatori per le attività di

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

(numero di iscrizione 000383)

Regione Piemonte

Operatore della formazione accreditato

Codice operatore D19706

Soggetto formatore inserito nell’elenco degli abilitati dalla Regione Piemonte ad erogare diversi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Codice operatore A578/2018

FEASR

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